Art. 47 Decisione e esecuzione di misure protettive
1 Le disposizioni relative alle misure protettive (art. 10 e 12–20) sono applicabili anche quando un atto è stato commesso o giudicato prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le misure protettive cessano al più tardi quando l’interessato compie il ventesimo anno di età se sono state ordinate per atti ch’egli aveva commesso prima di aver compiuto i 15 anni e prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 I trattamenti speciali ai sensi degli ex articoli 85 e 92 CP41 vengono proseguiti sotto forma di trattamento ambulatoriale (art. 14) o di collocamento (art. 15). Se i presupposti per queste misure protettive non sono adempiuti, l’autorità d’esecuzione informa la competente autorità civile del Cantone. |