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Art. 3 Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica alle persone che hanno commesso, tra i dieci e i 18 anni compiuti, un atto per cui la legge commina una pena. 2 Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, e si è venuti a conoscenza dell’atto commesso prima del compimento del 18° anno di età soltanto dopo l’avvio della procedura per l’atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene e le misure si applica unicamente il CP10; la procedura è retta dal Codice di procedura penale11.12 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 468, 2024 490; FF 2019 5523). |
