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Art. 4 Atti commessi prima del 10° anno di età
Se nel corso di un procedimento l’autorità competente accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo di età inferiore ai dieci anni, essa ne informa i rappresentanti legali del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l’autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.13 13 Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991) |
