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Art. 9 Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia
1 Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura protettiva o a una pena, l’autorità competente compie indagini sulla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l’educazione, la scuola e la professione. A tale scopo può ordinare anche un’osservazione ambulatoriale o in un istituto. 2 L’inchiesta può essere affidata a una persona o istituzione che offra garanzia di un’esecuzione in piena regola. 3 Qualora vi sia serio motivo di dubitare della salute fisica o psichica del minore o appaia adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l’autorità competente ordina una perizia medica o psicologica. 4 Se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 25a capoverso 1 lettere a–c, l’autorità competente ordina una perizia sul pericolo che il minore costituisce per terzi.15 15 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). |
