Ordinanza
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Art. 4 Calcolo della tassa 12
1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. 1bis Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.14 2 Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. 4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315). 13 RS 916.20 14 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491). |