Convenzione
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Art. 28
1. Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione. 2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un’autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all’autorità centrale competente all’interno dello Stato. |