Convenzione
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Art. 1
1. La presente Convenzione si prefigge di:
2. Ai fini della Convenzione, il termine «responsabilità genitoriale» comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o di un altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore. |
