Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 11

1. In tut­ti i ca­si di ur­gen­za, sa­ran­no com­pe­ten­ti ad adot­ta­re le mi­su­re di pro­te­zio­ne ne­ces­sa­rie le au­to­ri­tà di ogni Sta­to con­traen­te sul cui ter­ri­to­rio si tro­vi­no il mi­no­re o be­ni ad es­so ap­par­te­nen­ti.

2. Le mi­su­re adot­ta­te in ap­pli­ca­zio­ne del pa­ra­gra­fo 1 nei con­fron­ti di un mi­no­re che ab­bia la re­si­den­za abi­tua­le in uno Sta­to con­traen­te ces­se­ran­no di ave­re ef­fet­to non ap­pe­na le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 5–10 avran­no adot­ta­to le mi­su­re im­po­ste dal­la si­tua­zio­ne.

3. Le mi­su­re adot­ta­te in ap­pli­ca­zio­ne del pa­ra­gra­fo 1 nei con­fron­ti di un mi­no­re che ab­bia la sua re­si­den­za abi­tua­le in uno Sta­to non con­traen­te ces­se­ran­no di ave­re ef­fet­to in ogni Sta­to con­traen­te non ap­pe­na vi sa­ran­no ri­co­no­sciu­te le mi­su­re im­po­ste dal­la si­tua­zio­ne, adot­ta­te dal­le au­to­ri­tà di un al­tro Sta­to.

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