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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 11
1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–10 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.