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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 13
1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli 5–10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore non potranno esercitare tale competenza qualora, all’atto dell’introduzione della procedura, misure analoghe siano state chieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli 5–10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano rinunciato alla loro competenza.