Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 21

1. Ai sen­si del pre­sen­te ca­pi­to­lo, il ter­mi­ne «leg­ge» de­si­gna la le­gi­sla­zio­ne in vi­go­re in uno Sta­to, ad esclu­sio­ne del­le nor­me sul con­flit­to di leg­gi.

2. Tut­ta­via, se la leg­ge ap­pli­ca­bi­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 16 è quel­la di uno Sta­to non con­traen­te e se le nor­me sul con­flit­to di leg­gi di ta­le Sta­to de­si­gna­no la leg­ge di un al­tro Sta­to non con­traen­te che ap­pli­che­reb­be la pro­pria leg­ge, sa­rà ap­pli­ca­bi­le la leg­ge di que­st’al­tro Sta­to. Se la leg­ge di que­st’al­tro Sta­to non con­traen­te non è ri­co­no­sciu­ta ap­pli­ca­bi­le, la leg­ge ap­pli­ca­bi­le sa­rà quel­la de­si­gna­ta dall’ar­ti­co­lo 16.

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