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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 21
1. Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell’articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di tale Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, sarà applicabile la legge di quest’altro Stato. Se la legge di quest’altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile sarà quella designata dall’articolo 16.