Convenzione
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Art. 26
1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato. 2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione. 3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all’articolo 23 paragrafo 2. |