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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 30
1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell’ambito dell’applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.