Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 32

Su ri­chie­sta mo­ti­va­ta dell’Au­to­ri­tà cen­tra­le o di un’al­tra au­to­ri­tà com­pe­ten­te di uno Sta­to con­traen­te con il qua­le il mi­no­re ab­bia uno stret­to le­ga­me, l’Au­to­ri­tà cen­tra­le del­lo Sta­to con­traen­te in cui il mi­no­re ha la sua re­si­den­za abi­tua­le e in cui si tro­va po­trà, di­ret­ta­men­te o tra­mi­te au­to­ri­tà pub­bli­che o al­tri en­ti:

a.
for­ni­re un rap­por­to sul­la si­tua­zio­ne del mi­no­re;
b.
chie­de­re all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te del suo Sta­to di esa­mi­na­re l’op­por­tu­ni­tà di adot­ta­re mi­su­re vol­te al­la pro­te­zio­ne del­la per­so­na o dei be­ni del mi­no­re.

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