Convenzione
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Art. 34
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione del minore. 2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale. |