Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 34

1. In pre­vi­sio­ne di una mi­su­ra di pro­te­zio­ne e se la si­tua­zio­ne del mi­no­re lo ri­chie­de, le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti ai sen­si del­la Con­ven­zio­ne po­tran­no do­man­da­re a ogni au­to­ri­tà di un al­tro Sta­to con­traen­te di co­mu­ni­ca­re lo­ro le in­for­ma­zio­ni uti­li per la pro­te­zio­ne del mi­no­re.

2. Ogni Sta­to con­traen­te po­trà di­chia­ra­re che le do­man­de pre­vi­ste nel pa­ra­gra­fo 1 po­tran­no es­se­re inol­tra­te so­lo tra­mi­te la pro­pria Au­to­ri­tà cen­tra­le.

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