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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 34
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione del minore.
2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.