Convenzione
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Art. 36
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest’ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione. |