Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 36

Nel ca­so in cui il mi­no­re sia espo­sto ad un gra­ve pe­ri­co­lo, le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti del­lo Sta­to con­traen­te in cui sia­no sta­te o stia­no per es­se­re adot­ta­te mi­su­re di pro­te­zio­ne di que­sto mi­no­re, se in­for­ma­te di un tra­sfe­ri­men­to di re­si­den­za o del­la pre­sen­za del mi­no­re in un al­tro Sta­to con­traen­te, av­vi­se­ran­no le au­to­ri­tà di que­st’ul­ti­mo Sta­to del sud­det­to pe­ri­co­lo e del­le mi­su­re adot­ta­te o in via di ado­zio­ne.

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