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Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).

Art. 5

1. Le au­to­ri­tà, sia giu­di­zia­rie che am­mi­ni­stra­ti­ve, del­lo Sta­to con­traen­te di re­si­den­za abi­tua­le del mi­no­re so­no com­pe­ten­ti ad adot­ta­re mi­su­re ten­den­ti al­la pro­te­zio­ne del­la sua per­so­na o dei suoi be­ni.

2. Fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 7, in ca­so di tra­sfe­ri­men­to del­la re­si­den­za abi­tua­le del mi­no­re in un al­tro Sta­to con­traen­te, so­no com­pe­ten­ti le au­to­ri­tà del­lo Sta­to di nuo­va abi­tua­le re­si­den­za.