Convenzione
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Art. 54
1. Ogni comunicazione all’Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all’articolo 60, opporsi all’uso del francese o dell’inglese. |