Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 55

1. Uno Sta­to con­traen­te po­trà, con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 60:

a.
ri­ser­var­si la com­pe­ten­za del­le sue au­to­ri­tà ad adot­ta­re mi­su­re vol­te al­la pro­te­zio­ne dei be­ni di un mi­no­re che si tro­vi­no sul suo ter­ri­to­rio;
b.
ri­ser­var­si di non ri­co­no­sce­re una re­spon­sa­bi­li­tà ge­ni­to­ria­le o una mi­su­ra che sia in­com­pa­ti­bi­le con una mi­su­ra adot­ta­ta dal­le sue au­to­ri­tà ri­guar­do a ta­li be­ni.

2. La ri­ser­va po­trà es­se­re li­mi­ta­ta ad al­cu­ne ca­te­go­rie di be­ni.

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