Convenzione
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Art. 6
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell’articolo 5 paragrafo 1. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata. |
