Convenzione
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Art. 62
1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione. 2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d’effetto della denuncia, quest’ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione. |