Convenzione
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)

RU 2009 3085; FF 2007 2369

Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

(Stato 30 maggio 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).


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Art. 63

Il de­po­si­ta­rio no­ti­fi­che­rà agli Sta­ti mem­bri del­la Con­fe­ren­za dell’Aia di di­rit­to in­ter­na­zio­na­le pri­va­to, non­ché agli Sta­ti che avran­no ade­ri­to con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 58:

a.
le fir­me, ra­ti­fi­che, ac­cet­ta­zio­ni e ap­pro­va­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 57;
b.
le ade­sio­ni e le obie­zio­ni al­le ade­sio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 58;
c.
la da­ta in cui la Con­ven­zio­ne en­tre­rà in vi­go­re in con­for­mi­tà al­le di­spo­si­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 61;
d.
le di­chia­ra­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 34 pa­ra­gra­fo 2 e 59;
e.
gli ac­cor­di di cui all’ar­ti­co­lo 39;
f.
le ri­ser­ve di cui agli ar­ti­co­li 54 pa­ra­gra­fo 2 e 55 e il lo­ro ri­ti­ro di cui all’ar­ti­co­lo 60 pa­ra­gra­fo 2;
g.
le de­nun­ce di cui all’ar­ti­co­lo 62.

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