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Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)
RU 2009 3085; FF 2007 2369
Conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 2007 1
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009
(Stato 30 maggio 2023)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Art. 8
1. In via eccezionale, l’autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell’articolo 5 o 6, ove ritenga che l’autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, potrà:
–
chiedere a quell’autorità, direttamente o tramite l’Autorità centrale di tale Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie;
–
o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l’autorità dell’altro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:
a.
uno Stato di cui il minore sia cittadino;
b.
uno Stato in cui si trovino beni del minore;
c.
uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un’istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio;
d.
uno Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L’autorità richiesta o adita alle condizioni previste nel paragrafo 1 potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell’autorità competente in applicazione dell’articolo 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda al superiore interesse del minore.