Legge federale
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Art. 22a Principi
1 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati. 2 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni. 3 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e tempestivamente all’AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti. 4 L’AFC verifica le informazioni e decide quali trasmettere. 5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni; in particolare può prescrivere alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni l’impiego di particolari moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica. |