Legge federale
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Art. 22g Sistema d’informazione
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base alle convenzioni applicabili e alla presente legge. 2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC. 3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
3bis L’AFC può concedere alle autorità fiscali svizzere a cui inoltra le informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.49 4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
49 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275). |