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Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° novembre 2019)
Art. 22hObbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
a.
alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo la convenzione applicabile e la presente legge;
b.
nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
c.
se la convenzione applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.