Legge federale
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Art. 18a Persone defunte 38
L’assistenza amministrativa può essere eseguita in relazione a persone defunte. I loro successori ottengono la qualità di parte. 38 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275). |