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Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 10Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni
1 L’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L’AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.
2 L’AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all’ottenimento di informazioni.
3 Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.
25 Abrogato dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).