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Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 11Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni
1 L’AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. Se necessario, essa può esigere la trasmissione dell’incarto fiscale completo.
2 L’AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.