Legge federale
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Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere
1 L’AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. 2 L’AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni. |