se il diritto svizzero prevede l’esecuzione di provvedimenti coercitivi; oppure
b.
per esigere le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2.
2 Per ottenere informazioni l’AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:
a.
la perquisizione di locali o di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
b.
il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
c.
l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.
3 I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.
4 Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.