1 Su richiesta dell’AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.
2 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera.
3 Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
- a.
- è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o
- b.
- l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.32
4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
- a.
- alla ricezione e al contenuto della domanda;
- b.33
- all’obbligo di indicare all’AFC uno dei seguenti indirizzi:
- 1.
- il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera,
- 2.
- il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato, o
- 3.
- l’indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche;
- c.
- alla procedura semplificata secondo l’articolo 16; e
- d.
- al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.
5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.34
6 Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l’AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.
31 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
32 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
33 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
34 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).