Legge federale
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Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero
1 Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all’autorità richiedente. 2 Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. 3 Se sono state ottenute in base all’obbligo di cooperazione di una persona, le informazioni possono essere impiegate in un procedimento penale contro tale persona soltanto dietro sua approvazione, oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione. |