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Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 21aProcedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere 4243
1 In via eccezionale, l’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la trasmissione delle informazioni, qualora l’autorità richiedente renda verosimile che l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.
2 Se è interposto ricorso contro la decisione, può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.
3 L’AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità messe al corrente della domanda in merito al differimento dell’informazione. Queste persone e autorità non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che queste ultime non siano state informate a posteriori.
42 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
43 Introdotta dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
44 Abrogati dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).