Legge federale
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Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1 L’AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 PA49. 2 In via eccezionale, l’AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di informazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito dell’inchiesta. Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 21a capoversi 2 e 3. 3 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato. |