Legge federale
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Art. 22e Informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero
1 Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra alle autorità fiscali interessate le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da altri Stati. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. 2 Se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni. |