Legge federale
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Art. 4a Procedure elettroniche 13
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette. 13 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). |