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Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 6Domande
1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.
2 Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a.
l’identità della persona interessata, fermo restando che l’identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l’indicazione del nome e dell’indirizzo;
b.
una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
c.
lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
d.
i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
e.
il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
f.
la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
g.
la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
2bis Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata.20
3 Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.21
20 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).