Legge federale
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Art. 1
1 La presente legge si applica all’affitto di:
2 Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione. 3 Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. 4 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto.7 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). 7Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). BGE
135 II 313 (2C_787/2008) from 25. Mai 2009
Regeste: Art. 7 BGBB; Art. 9 Abs. 1 LBV; Sömmerungsbetrieb. Anwendbares Recht (E. 2). Unterscheidung landwirtschaftliches Gewerbe (Art. 7 BGBB) - Sömmerungsbetrieb (Art. 9 Abs. 1 LBV; E. 4). Charakteristische Merkmale des landwirtschaftlichen Gewerbes. Der in Frage stehende Betrieb bildet nicht Existenzgrundlage des Bewirtschafters, weshalb er nicht als landwirtschaftliches Gewerbe gelten kann. Er unterliegt damit nicht dem Realteilungsverbot (E. 5). Charakteristische Merkmale des Sömmerungsbetriebes (E. 6). |