aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
c.
industrie accessorie non agricole che formano un’unità economica con un’azienda agricola.
2 Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione.
3 Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi.
4 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto.7
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).
7Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).