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Legge federale
sull’affitto agricolo
(LAAgr)1

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2014)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

Art. 14 La vendita non annulla l’affitto

Se il lo­ca­to­re alie­na la co­sa af­fit­ta­ta o ne per­de la di­spo­ni­bi­li­tà in se­gui­to ad ese­cu­zio­ne for­za­ta o a fal­li­men­to, l’ac­qui­ren­te su­ben­tra nel con­trat­to di af­fit­to.