1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Art. 16Disdetta in generale
1 La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata.
2 Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo.
3 Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.
4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR14, nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.15
15 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757).