Legge federale
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Art. 17 Risoluzione anticipata
1 Se, per motivi gravi, non può più pretendersi ragionevolmente che una parte adempia il contratto, essa può dare la disdetta per il successivo termine primaverile od autunnale. La disdetta va data per scritto, con preavviso di sei mesi. 2 Il giudice determina gli effetti patrimoniali della risoluzione tenendo conto di tutte le circostanze. |