Legge federale
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Art.21a Obbligo di gestire la cosa affittata 19
1 L’affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provvedere a una redditività durevole del suolo. 2 L’obbligo di gestire incombe personalmente all’affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a familiari, impiegati o membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi. 19Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |