Legge federale
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Art.22b Violazione degli obblighi dell’affittuario 21
Il locatore può disdire l’affitto con preavviso scritto di sei mesi per la primavera successiva o l’autunno successivo se, nonostante l’ingiunzione o esortazione scritta del locatore, l’affittuario:
21 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |