Legge federale
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Art. 23 Restituzione. Migliorie e deterioramenti
1 Alla fine dell’affitto, la cosa affittata deve essere restituita nello stato in cui si trova. 2 Salvo patto contrario, l’affittuario può pretendere, alla fine dell’affitto, un’equa indennità per le spese sostenute, con l’accordo del locatore, per miglioramenti della cosa affittata. 3 Egli non ha diritto a compenso per le migliorie che sono unicamente il risultato del regolare governo della cosa. 4 Deve risarcire quei deterioramenti che con un regolare governo della cosa avrebbe evitati. |
