1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Art. 23Restituzione. Migliorie e deterioramenti
1 Alla fine dell’affitto, la cosa affittata deve essere restituita nello stato in cui si trova.
2 Salvo patto contrario, l’affittuario può pretendere, alla fine dell’affitto, un’equa indennità per le spese sostenute, con l’accordo del locatore, per miglioramenti della cosa affittata.
3 Egli non ha diritto a compenso per le migliorie che sono unicamente il risultato del regolare governo della cosa.
4 Deve risarcire quei deterioramenti che con un regolare governo della cosa avrebbe evitati.