Legge federale
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Art. 25 Scorte
1 Salvo clausola contrattuale od uso locale diverso, l’affittuario uscente deve lasciare sul posto provviste di foraggio, strame e concime dell’ultimo anno di affitto nella misura corrispondente ad un normale esercizio. 2 Egli ha diritto alla rifusione del maggior valore se all’inizio dell’affitto ne ha ricevuto una minore quantità; se ne ha ricevuto una quantità maggiore, la deve compensare in natura od in denaro. |